Esecuzione forzata - In genere - Misure di coercizione indiretta - Potere del giudice dell'esecuzione di determinarne, su istanza di parte o d'ufficio, un limite massimo, quantitativo o temporale - Omessa previsione - Denunciata violazione di vincoli eurounitari - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 097001).
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 CDFUE, dell’art. 614-bis cod. proc. civ. che, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022, disciplina le misure di coercizione indirette a carattere pecuniario (astreinte) senza prevedere il potere del giudice dell’esecuzione di determinarne, su istanza di parte o d’ufficio, un limite massimo, quantitativo o temporale. Il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere la disposizione censurata nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, condizione, questa, alla quale è subordinata, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 85/2024 - mass. 46181).