Sentenza 100/2025 (ECLI:IT:COST:2025:100)
Massima numero 46890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  06/05/2025;  Decisione del  06/05/2025
Deposito del 08/07/2025; Pubblicazione in G. U. 09/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46886  46887  46888  46889


Titolo
Tributi – In genere – Contributo al fondo per i servizi antincendi negli aeroporti dovuto dalle società aeroportuali – Costi a carico delle società di gestione aeroportuale – Denunciata violazione della libera iniziativa economica, per alterazione del rapporto tra costi, utili e investimenti – Genericità della motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione. (Classif. 255001).

Testo

È dichiarata inammissibile, per genericità della motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, in riferimento all’art. 41 Cost., dell’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, come conv., nella parte in cui pone i costi del servizio antincendio a carico delle società di gestione aeroportuale. Le argomentazioni del rimettente, dirette a censurare, nel loro insieme, una ipotetica commistione tra costi, utili e investimenti, risultano assertive e non suffragate da idonea documentazione, non essendo dimostrato in alcun modo che alle società di gestione sia derivato un pregiudizio dalla disposizione in esame, tale da determinare un’ingiustificata e irrazionale ingerenza del legislatore nell’autonomia imprenditoriale. (Precedenti: S. 171/2024 - mass. 46427; S. 220/2023).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/11/2008  n. 185  art. 4  co. 3

legge  28/01/2009  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte