Impiego pubblico - Legge delegata recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Enti pubblici economici e soggetti privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza - Omissione della comunicazione dell'ammontare dei compensi - Applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma ai dipendenti pubblici - Disciplina non riconducibile a principi o criteri direttivi enunciati nelle leggi delega succedutesi nel tempo - Sanzione irragionevole e vessatoria - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 76 Cost., l'art. 53, comma 15, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui assoggetta gli enti pubblici economici e i privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, alla sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti, in caso di omessa comunicazione dell'ammontare dei compensi. La disciplina censurata non risulta riconducibile ai principi o criteri direttivi enunciati nelle leggi di delega succedutesi nel tempo, che non avevano autorizzato il legislatore delegato a prevedere sanzioni amministrative per l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dei compensi corrisposti. Inoltre, la censurata previsione finisce per risultare particolarmente vessatoria, atteso che la sanzione in esame si duplica rispetto a quella già prevista per il conferimento degli incarichi senza autorizzazione, con un effetto moltiplicativo raccordato ad un inadempimento di carattere formale. In tal modo, la sanzione per la violazione di un obbligo che appare del tutto "servente" rispetto a quello di comunicazione del conferimento di un incarico - previsto in funzione delle esigenze conoscitive della pubblica amministrazione - viene a sovrapporsi irragionevolmente - perequando fra loro situazioni del tutto differenziate, per gravità e natura - a quella prevista per la violazione di un obbligo di carattere sostanziale. Il che, fra l'altro, conferisce alla sanzione "accessoria" de qua un carattere di automatismo e di non graduabilità contrastante con i principi di proporzionalità ed adeguatezza che devono, in linea generale, essere osservati anche nella disciplina delle sanzioni amministrative.
(Restano assorbite le censure relative agli artt. 24 e 77 Cost.)
- In tema di vincoli derivanti dall'art. 76 Cost. all'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 229/2014.
- Sulla valutazione dell'eccesso, o del difetto, nell'esercizio della delega, v. la citata sentenza n. 119/2013.