Sentenza 100/2015 (ECLI:IT:COST:2015:100)
Massima numero 38394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  13/05/2015;  Decisione del  13/05/2015
Deposito del 05/06/2015; Pubblicazione in G. U. 10/06/2015
Massime associate alla pronuncia:  38395  38396  38397


Titolo
Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi - Delitto di omesso versamento di ritenute certificate - Prevista soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Questione sollevata nel procedimento di esecuzione in relazione a norma già applicata nel giudizio di cognizione - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38. Nel procedimento di esecuzione, infatti, non è consentito sollevare un incidente di legittimità costituzionale concernente una norma applicata in sede di cognizione, con l'unica eccezione - che non ricorre nel caso in esame - in cui venga in discussione, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., la necessità di conformarsi ad una sentenza della Corte EDU in materia sostanziale, in fattispecie che non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare direttamente rimedio in sede esecutiva.

In senso conforme, v. la citata sentenza n. 210/2013.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/03/2000  n. 74  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte