Sentenza 100/2015 (ECLI:IT:COST:2015:100)
Massima numero 38396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  13/05/2015;  Decisione del  13/05/2015
Deposito del 05/06/2015; Pubblicazione in G. U. 10/06/2015
Massime associate alla pronuncia:  38394  38395  38397


Titolo
Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi - Delitto di omesso versamento di ritenute certificate - Prevista soglia di punibilità di euro 50.000 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati di infedele e omessa dichiarazione per i quali sono previste più elevate soglie di punibilità - Insussistenza - Questione riferita a fattispecie delittuosa che non rientra tra quelle rilevanti ai fini dei delitti di infedele e omessa dichiarazione, invocati come tertia comparationis - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato - in relazione all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38, per irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati di infedele e omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 del medesimo d.lgs.) per i quali sono previste più elevate soglie di punibilità. La dichiarazione di sostituto d'imposta non rientra tra quelle rilevanti ai fini dei delitti di infedele e omessa dichiarazione, né la norma censurata richiede che le ritenute non versate risultino dalla dichiarazione del sostituto. Il sostituto d'imposta che omette di versare le ritenute certificate può quindi essere chiamato a rispondere, sul piano penale, unicamente del reato di cui all'art. 10-bis, tanto se abbia regolarmente assolto i propri obblighi dichiarativi, quanto se abbia presentato una dichiarazione infedele, quanto se non abbia presentato affatto la dichiarazione (ipotesi queste ultime che possono integrare solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 471 del 1997). Con riguardo al reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dalla norma censurata pertanto non si riscontra l'incongruenza rilevata dalla sentenza n. 80 del 2014 in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000), atteso che i delitti di infedele e omessa dichiarazione non possono costituire in questo caso utili termini di comparazione.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38», v. la citata sentenza n. 80/2014.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/03/2000  n. 74  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte