Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi - Delitto di omesso versamento di ritenute certificate - Prevista soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di omesso versamento dell'IVA, come rimodellato dalla sentenza n. 80 del 2014 - Insussistenza - Fattispecie delittuose non comparabili - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38. La denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di omesso versamento IVA (art. 10-ter del medesimo d.lgs.) - quale risultante a seguito della sentenza n. 80 del 2014 - non sussiste in quanto i delitti di omesso versamento delle ritenute certificate e di omesso versamento IVA non sono tra loro comparabili, trattandosi di fattispecie eterogenee sia sul piano tributario che su quello penale. Esse attengono infatti a tributi diversi (imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto) e hanno come destinatari soggetti (sostituto d'imposta e contribuente soggetto passivo dell'IVA) i cui ruoli sono nettamente distinti e non equiparabili, stante la peculiarità delle funzioni affidate al sostituto. Sul piano penale poi, mentre il delitto di omesso versamento delle ritenute certificate di cui al censurato art. 10-bis è l'unico reato proprio del sostituto di imposta, il soggetto passivo dell'IVA può rispondere oltre che del delitto di cui all'art. 10-ter anche dei delitti in materia di dichiarazione (artt. 2 e seguenti del d.lgs. n. 74 del 2000) e di quelli in materia di documenti e pagamento di imposte (artt. 8 e seguenti); sul versante oggettivo della fattispecie, inoltre, l'art. 10-ter richiede che l'IVA non versata risulti dalla relativa dichiarazione annuale là dove invece l'art. 10-bis richiede che le ritenute non versate risultino dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, le quali assumono particolare rilevanza nell'attuazione del rapporto tributario comportando, salvo casi particolari, la liberazione del sostituito dall'obbligazione tributaria. In questa prospettiva, l'allineamento quoad poenam e quanto a soglie di punibilità delle due ipotesi di omesso versamento, operato dal legislatore con il d.l. n. 223 del 2006 (conv. dalla l. n. 248 del 2006), rappresenta, dunque, una soluzione costituzionalmente compatibile, ma non certo costituzionalmente imposta.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38», v. la citata sentenza n. 80/2014.
Nel senso della non comparabilità delle fattispecie di omesso versamento delle ritenute e di omesso versamento IVA, v. la citata ordinanza n. 376/1989.
Sulla peculiarità delle funzioni affidate al sostituto d'imposta, v. la citata ordinanza n. 376/1989.