Mafia e criminalità organizzata - Codice delle leggi antimafia - Misure di prevenzione patrimoniali - Censura di intero complesso normativo contenente disposizioni eterogenee - Petitum consistente in un intervento "di sistema", esorbitante dai limiti del giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'«intera disciplina prevista dal I e II capo del titolo IV del I libro» del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. L'ordinanza censura l'intero complesso normativo riguardante la tutela dei terzi nei confronti delle misure di prevenzione patrimoniali, omettendo di individuare le singole norme, o parti di esse, la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata violazione dei parametri costituzionali evocati. Infatti, il corpus normativo censurato comprende disposizioni eterogenee, parte delle quali prive di attinenza con le doglianze formulate, focalizzate sulla denuncia degli effetti negativi conseguenti all'adozione, nella materia considerata, di soluzioni modellate sulle cadenze tipiche della procedura fallimentare. In tal modo, il rimettente critica le scelte di politica legislativa invocando un intervento "di sistema" esorbitante, per sua natura, dai limiti del giudizio di legittimità costituzionale.
Con riferimento all'onere gravante sul rimettente di individuare, all'interno di un determinato corpo normativo, le singole norme, o parti di esse, la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata violazione dei parametri costituzionali evocati, v. ex plurimis, le citate decisioni: sentenza n. 218/2014; ordinanze nn. 21/2003, 337/2002 e 97/2000.
Sulla inammissibilità di questioni volte a realizzare interventi manipolativi di sistema, v. la citata ordinanza n. 182/2009.