Mafia e criminalità organizzata - Codice delle leggi antimafia - Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca - Tutela dei terzi limitata ai diritti di credito che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro - Petitum oscuro e indeterminato - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili - per il carattere oscuro e indeterminato del petitum - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., nella parte in cui limita la tutela dei terzi ai diritti di credito, nel caso di confisca disposta all'esito di un procedimento di prevenzione, che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro. Infatti, il rimettente, chiedendo una «pronuncia additiva» che estenda la protezione ai crediti che possono essere provati «con criteri meno rigidi di quelli previsti dall'art. 2704 [del codice civile], ma comunque idonei a fornire adeguata certezza della sussistenza del credito e della sua anteriorità al sequestro», non chiarisce i «criteri» che dovrebbero surrogare quelli previsti dalla richiamata disposizione del codice civile, temperandone il rigore, ma rimanendo comunque idonei ad assicurare una «adeguata certezza» in ordine all'esistenza del credito e alla sua anteriorità rispetto alla misura di prevenzione patrimoniale.
Sulla manifesta inammissibilità della questione per oscurità o indeterminatezza del petitum, v., tra le molte, le citate pronunce: sentenza n. 218/2014; ordinanze nn. 96/2014 e 195/2013.