Edilizia e urbanistica - Unità abitative (tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, come roulottes, maxi caravan e case mobili), collocate permanentemente entro il perimetro dei campeggi regolarmente autorizzati - Previsione che non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici - Asserito contrasto con la disciplina statale di principio in materia di governo del territorio - Ius superveniens che modifica il parametro interposto - Necessità di una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13, come sostituito dall'art. 1, comma 129, della legge regionale n. 4 del 2011, censurato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., nella parte in cui prevede che le unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, come roulottes, maxi caravan e case mobili, anche se collocate permanentemente entro il perimetro dei campeggi regolarmente autorizzati, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Successivamente all'ordinanza di rimessione, uno degli evocati parametri interposti [l'art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001 ove sono definiti gli interventi di nuova costruzione subordinati al permesso di costruire], già modificato dall'art. 41, comma 4, del d.l. n. 69 del 2013 dopo l'adozione dei provvedimenti impugnati nel giudizio a quo, è stato nuovamente riformulato dall'art. 10-ter, comma 1, del d.l. n. 47 del 2014. Pertanto, spetta al rimettente la valutazione dell'incidenza della normativa sopravvenuta e, in particolare, del mutamento del parametro interposto.
Sulla spettanza al rimettente del compito di valutare l'incidenza della normativa sopravvenuta e, in particolare, del mutamento del parametro interposto, v., da ultimo, la citata ordinanza n. 35/2015.