Processo penale - Persona gravemente indiziata del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso anche straniera - Sussistenza di esigenze cautelari - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Possibilità di applicare misure diverse - Mancata previsione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei sensi auspicati dal rimettente - Questione divenuta priva di oggetto.
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 48 del 2015 ha dichiarato costituzionalmente illegittima, nei sensi auspicati dal rimettente, la norma censurata, che, dunque, è già stata rimossa dall'ordinamento in parte qua, con efficacia ex tunc.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'impugnato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nei sensi auspicati dal rimettente, v. la citata sentenza n. 48/2015.
Sulla manifesta inammissibilità di questioni per sopravvenuta mancanza di oggetto, determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 28/2015 e 206/2014.