Ordinanza 104/2015 (ECLI:IT:COST:2015:104)
Massima numero 38402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
13/05/2015; Decisione del
13/05/2015
Deposito del 05/06/2015; Pubblicazione in G. U. 10/06/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Madre convivente di persona minore, di età superiore ai sei anni, totalmente o gravemente invalida che necessiti della presenza della madre medesima - Mancata previsione di divieto - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Madre convivente di persona minore, di età superiore ai sei anni, totalmente o gravemente invalida che necessiti della presenza della madre medesima - Mancata previsione di divieto - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili - per insufficiente descrizione della fattispecie e indeterminatezza del petitum - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede il divieto di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere nei confronti della madre convivente di persona minore, di età superiore ai sei anni, che sia totalmente o gravemente invalida e che, per le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, necessiti della costante presenza della madre. Infatti, l'ordinanza di rimessione non fornisce adeguate informazioni sulla gravità della disabilità dalla quale è afflitta la minore; tale difetto d'informazione è rilevante poiché il rimettente postula l'assimilabilità tra il particolare bisogno di assistenza del minore infraseienne - in ragione dello sviluppo in pieno corso delle sue funzioni cognitive e affettive - e quello che andrebbe assicurato anche ai minori di età superiore ai sei anni, portatori di disabilità. Le indicate carenze informative si riverberano altresì sull'indeterminatezza del petitum il quale fa riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni, tipiche dell'età, di un minore «totalmente o gravemente invalido». Dunque, il rimettente sollecita inammissibilmente una addizione a carattere non sufficientemente determinato e pertinente, nel contempo, ad uno spazio di discrezionalità riservato al legislatore.
Sono manifestamente inammissibili - per insufficiente descrizione della fattispecie e indeterminatezza del petitum - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede il divieto di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere nei confronti della madre convivente di persona minore, di età superiore ai sei anni, che sia totalmente o gravemente invalida e che, per le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, necessiti della costante presenza della madre. Infatti, l'ordinanza di rimessione non fornisce adeguate informazioni sulla gravità della disabilità dalla quale è afflitta la minore; tale difetto d'informazione è rilevante poiché il rimettente postula l'assimilabilità tra il particolare bisogno di assistenza del minore infraseienne - in ragione dello sviluppo in pieno corso delle sue funzioni cognitive e affettive - e quello che andrebbe assicurato anche ai minori di età superiore ai sei anni, portatori di disabilità. Le indicate carenze informative si riverberano altresì sull'indeterminatezza del petitum il quale fa riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni, tipiche dell'età, di un minore «totalmente o gravemente invalido». Dunque, il rimettente sollecita inammissibilmente una addizione a carattere non sufficientemente determinato e pertinente, nel contempo, ad uno spazio di discrezionalità riservato al legislatore.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per incompiuta descrizione della fattispecie concreta, v., ex multis, le decisioni citate: sentenza n. 98/2014; ordinanze nn. 84/2014 e 93/2012.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per l'indeterminatezza del petitum, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 29/2015, 96/2014, 318/2013.Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 275
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte