Processo penale - Ricorso per cassazione - Provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione - Proponibilità del ricorso per cassazione limitata alla sola violazione di legge - Asserita disparità di trattamento in relazione alla confisca di cui all'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, per la quale il ricorso per cassazione è ammesso anche per il vizio di motivazione - Asserita violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Peculiarità della confisca nell'ambito del procedimento di prevenzione che non consente la comparazione con l'istituto della confisca nell'ambito dell'esecuzione penale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011], censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui limita alla sola violazione di legge, escludendo i vizi della motivazione, la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, con asseritamente irragionevole disparità di trattamento rispetto al procedimento per la confisca, di natura penale, ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992. Le due forme di confisca non sono tra loro comparabili in quanto si inseriscono in procedimenti che hanno delle specifiche peculiarità, sotto il profilo sostanziale e sotto quello processuale. Quanto al piano processuale, è ammessa solo nel giudizio di prevenzione l'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello, con doppio grado di merito, con ciò giustificando la limitazione del sindacato sulla motivazione. Dal punto di vista sostanziale, poi, il processo penale ha ad oggetto la verifica di un fatto-reato, mentre il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, invece, concerne l'accertamento della pericolosità sociale. Il sistema delle misure di prevenzione, inoltre, verrebbe stravolto e reso irrazionale dal richiesto accoglimento della questione, giacché si determinerebbe una diversa estensione del sindacato della Corte di Cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità sociale, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento, come appunto è avvenuto nel giudizio a quo.
Per l'affermazione secondo cui il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali, v. la citata sentenza n. 321/2004.
Per l'affermazione che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, v. la citata sentenza n. 321/2004 e le citate ordinanze nn. 352/2003 e 132/2003.
Per l'affermazione della conformità ai principi costituzionali delle misure di prevenzione, anche alla luce delle riforme operate nel 2008 e nel 2009, v. la citata sentenza n. 21/2012 e la citata ordinanza n. 216/2012.
Per l'affermazione delle profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione: la prima ricollegata a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo; la seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato, v. la citata ordinanza n. 275/1996.
Per l'affermazione che le peculiarità del procedimento di prevenzione devono essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, che, da un lato, comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione, consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo e, dall'altro, a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso, v. le citate sentenze nn. 21/2012 e 335/1996.