Costituzione in giudizio - Tardività della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Inammissibilità.
È inammissibile, per tardività della costituzione, l'intervento del Presidente del consiglio dei ministri nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, proposto dalla Regione Toscana, in relazione ai decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, 10 luglio 2013, nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel conflitto tra enti la costituzione della parte resistente deve avvenire entro venti giorni dal decorso del termine per il deposito del ricorso notificato, termine che, a sua volta, è fissato in venti giorni dall'ultima notificazione. Quest'ultima, a tali fini, non può che essere una notificazione prevista dalla legge, con esclusione di quelle operate dalla parte ricorrente senza esservi tenuta.
Sull'inapplicabilità ai giudizi costituzionali delle norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, v. le citate sentenze nn. 208/2010 e 344/2005.