Sentenza 107/2015 (ECLI:IT:COST:2015:107)
Massima numero 38406
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  29/04/2015;  Decisione del  29/04/2015
Deposito del 09/06/2015; Pubblicazione in G. U. 17/06/2015
Massime associate alla pronuncia:  38405  38407


Titolo
Intervento in giudizio - Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervento spiegato dai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Toscana - Regola generale che esclude l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o resistervi - Ipotesi in cui gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio di fronte agli organi della giurisdizione comune, in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare l'esito di tale giudizio - Eccezione che ricorre nel caso di specie - Ammissibilità dell'intervento.

Testo

È ammissibile l'intervento spiegato dai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Toscana nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti proposto, dalla Regione Toscana, in relazione ai decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, del 10 luglio 2013, nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, con cui si è ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari di depositare i conti giudiziali relativi alla gestione dei conti pubblici per gli anni 2010, 2011 e 2012. I presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Toscana, infatti, sono convenuti nei giudizi di conto originati dai provvedimenti impugnati nel conflitto di attribuzione ed il giudizio costituzionale, vertendo sulla spettanza o meno della competenza allo Stato dell'esercizio della giurisdizione contabile, è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che detti giudizi comuni abbiano luogo. Tale ipotesi configura l'eccezione alla regola secondo cui nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o resistervi, salvo il caso in cui l'interventore sia parte di un giudizio comune il cui esito la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare.

Sulla inapplicabilità ai giudizi costituzionali delle norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, v. le citate sentenze nn. 344/2005 e 208/2005.

Sull'inammissibilità, nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, dell'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere conflitto o resistervi, con l'eccezione del caso in cui l'interventore sia parte di un giudizio comune, il cui esito la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare, v. le citate sentenze nn. 305/2011, 312/2006 e 386/2005.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte