Corte dei conti - Decreti della Corte dei conti con cui si è ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari delle Regioni Toscana e Piemonte di depositare i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici rispettivamente per gli anni 2010-2012 e 2003-2008 - Ricorsi delle Regioni Toscana e Piemonte - Difetto della qualifica di agente contabile dei presidenti dei gruppi consiliari - Carenza assoluta del presupposto soggettivo per l'esercizio della giurisdizione di conto - Dichiarazione di non spettanza dell'attribuzione esercitata - Conseguente annullamento dei decreti impugnati - Assorbimento delle ulteriori censure.
Non spetta allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, emanare i decreti 10 luglio 2013, nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ed alla sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, emanare il decreto 8 novembre 2013, n. 14, con i quali è stato, rispettivamente, ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale toscano il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per le annualità 2010, 2011 e 2012 ed ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale piemontese in carica nel quinquennio 2003-2008 di depositare presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici nel quinquennio medesimo. Sono, conseguentemente, annullati i decreti impugnati. La figura del presidente del gruppo consiliare non è riconducibile a quella dell'agente contabile in quanto l'attività di gestione amministrativa e contabile dei contributi pubblici assegnati ai gruppi consiliari è meramente funzionale all'esercizio della sfera di autonomia istituzionale che ai gruppi consiliari medesimi e ai consiglieri regionali deve essere garantita affinché essi siano messi in grado di concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale. Pertanto, vi è carenza assoluta del presupposto soggettivo per l'esercizio della giurisdizione di conto. (Restano assorbite le questioni sollevate con riguardo agli artt. 103, 121, 122, 123, 134, primo comma, Cost.).
Sulla impossibilità di sottoporre i presidenti dei gruppi consiliari ai giudizi per resa di conto, v. le citate sentenze nn. 292/2001 e 110/1970.
Sulla qualificazione dei gruppi consiliari quali organi del Consiglio regionale, v. le citate sentenze nn. 130/2014, 39/2014, 187/1990 e 1130/1988.
Sulla legittimazione regionale a proporre conflitto di attribuzione tra enti in ragione della lamentata lesione delle prerogative dei gruppi consiliari, v. le citate sentenze nn. 252/2013, 195/2007 e 163/1997.
Sulla natura dell'attività di gestione amministrativa e contabile dei contributi pubblici assegnati ai gruppi consiliari, v. le citate sentenze nn. 187/1990 e 1130/1988.