Sentenza 108/2015 (ECLI:IT:COST:2015:108)
Massima numero 38408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
13/05/2015; Decisione del
13/05/2015
Deposito del 09/06/2015; Pubblicazione in G. U. 17/06/2015
Massime associate alla pronuncia:
38409
Titolo
Amministrazione pubblica - Arbitrato - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici - Disciplina transitoria - Previsione che la nuova disciplina, consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione, non si applica agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge - Mancata estensione della clausola di salvezza anche agli arbitrati "conferiti" dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base di clausole compromissorie pattuite anteriormente - Lamentata attribuzione retroattiva a favore della parte pubblica del diritto potestativo di escludere il ricorso all'arbitrato, negando l'autorizzazione alle clausole compromissorie pattuite prima dell'entrata in vigore della legge - Asserito contrasto con il principio di certezza e di stabilità dell'ordinamento giuridico - Asserito contrasto con il principio di libertà di iniziativa economica - Asserita violazione dei principi di parità delle armi e di autonomia negoziale - Asserita violazione del principio del giudice naturale contrattualmente individuato - Insussistenza - Questione fondata sull'errato presupposto della efficacia retroattiva della norma censurata - Non fondatezza.
Amministrazione pubblica - Arbitrato - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici - Disciplina transitoria - Previsione che la nuova disciplina, consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione, non si applica agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge - Mancata estensione della clausola di salvezza anche agli arbitrati "conferiti" dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base di clausole compromissorie pattuite anteriormente - Lamentata attribuzione retroattiva a favore della parte pubblica del diritto potestativo di escludere il ricorso all'arbitrato, negando l'autorizzazione alle clausole compromissorie pattuite prima dell'entrata in vigore della legge - Asserito contrasto con il principio di certezza e di stabilità dell'ordinamento giuridico - Asserito contrasto con il principio di libertà di iniziativa economica - Asserita violazione dei principi di parità delle armi e di autonomia negoziale - Asserita violazione del principio del giudice naturale contrattualmente individuato - Insussistenza - Questione fondata sull'errato presupposto della efficacia retroattiva della norma censurata - Non fondatezza.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost., nella parte in cui non esclude dall'applicazione del precedente comma 19 - a norma del quale, le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, possono essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione - gli arbitrati conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge ma sulla base di clausole compromissorie pattuite anteriormente. Risulta, infatti, errato il presupposto interpretativo, comune a tutte le censure, secondo cui la norma in esame riconoscerebbe retroattivamente a favore della parte pubblica il diritto potestativo di escludere il ricorso all'arbitrato, negando l'autorizzazione alle clausole compromissorie pattuite prima dell'entrata in vigore della legge. Invero, lo ius superveniens, consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'amministrazione, non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro, in applicazione del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell'autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso di esecuzione di un rapporto, incide sul rapporto medesimo, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si devono ritenere non più operanti.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost., nella parte in cui non esclude dall'applicazione del precedente comma 19 - a norma del quale, le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, possono essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione - gli arbitrati conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge ma sulla base di clausole compromissorie pattuite anteriormente. Risulta, infatti, errato il presupposto interpretativo, comune a tutte le censure, secondo cui la norma in esame riconoscerebbe retroattivamente a favore della parte pubblica il diritto potestativo di escludere il ricorso all'arbitrato, negando l'autorizzazione alle clausole compromissorie pattuite prima dell'entrata in vigore della legge. Invero, lo ius superveniens, consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'amministrazione, non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro, in applicazione del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell'autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso di esecuzione di un rapporto, incide sul rapporto medesimo, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si devono ritenere non più operanti.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/11/2012
n. 190
art. 1
co. 25
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte