Sentenza 108/2015 (ECLI:IT:COST:2015:108)
Massima numero 38409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
13/05/2015; Decisione del
13/05/2015
Deposito del 09/06/2015; Pubblicazione in G. U. 17/06/2015
Massime associate alla pronuncia:
38408
Titolo
Amministrazione pubblica - Arbitrato - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici - Disciplina a regime - Previsione che le controversie possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione - Lamentata attribuzione alla pubblica amministrazione di un diritto potestativo in ordine all'instaurazione del giudizio arbitrale - Asserita violazione del principio della parità delle parti nel processo - Asserita disparità di trattamento fra gli arbitrati in materia di contratti pubblici e gli arbitrati disciplinati dal codice processuale civile - Asserita violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa - Insussistenza - Ragionevolezza del limite all'autonomia contrattuale a tutela di interessi generali - Non fondatezza della questione.
Amministrazione pubblica - Arbitrato - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici - Disciplina a regime - Previsione che le controversie possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione - Lamentata attribuzione alla pubblica amministrazione di un diritto potestativo in ordine all'instaurazione del giudizio arbitrale - Asserita violazione del principio della parità delle parti nel processo - Asserita disparità di trattamento fra gli arbitrati in materia di contratti pubblici e gli arbitrati disciplinati dal codice processuale civile - Asserita violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa - Insussistenza - Ragionevolezza del limite all'autonomia contrattuale a tutela di interessi generali - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge 6 novembre 2012, n. 190, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost., in quanto prevede che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. La scelta discrezionale del legislatore di subordinare ad una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle suddette controversie non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali. Nel settore dei contratti pubblici, in particolare, alle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, si accompagna la generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione. A tale finalità è dichiaratamente ispirata la norma censurata, che non esprime un irragionevole sfavore per il ricorso all'arbitrato, ma si limita a subordinare il deferimento delle controversie ad arbitri ad una preventiva autorizzazione amministrativa che assicuri la ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto. La discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuare i limiti al ricorso all'arbitrato consente, altresì, di escludere che il diverso trattamento normativo fra arbitrati in materia di contratti pubblici e arbitrati disciplinati dal codice di rito civile presenti caratteri di manifesta irragionevolezza. Inoltre, non sussiste la violazione del principio della parità delle parti nel processo, in quanto la prevista autorizzazione si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio e non determina, pertanto, alcuno squilibrio di facoltà processuali a favore della parte pubblica. Infine, la scelta, operata dal legislatore, di affidare all'organo di governo, e non alla dirigenza, il compito di autorizzare motivatamente il ricorso all'arbitrato nei contratti pubblici non si pone in contrasto con il principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa. L'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione nel concedere o negare l'autorizzazione non solo non è riducibile alla categoria dei semplici apprezzamenti tecnici, involgendo essa valutazioni di carattere politico-amministrativo sulla natura e sul diverso rilievo degli interessi caso per caso potenzialmente coinvolti nelle controversie derivanti dall'esecuzione di tali contratti, ma, per il suo stesso oggetto, si esprime in giudizi particolarmente delicati, in quanto connessi all'esigenza perseguita dalla disposizione censurata di prevenire e reprimere corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione, e dunque non inopportunamente affidati all'organo di governo.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge 6 novembre 2012, n. 190, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost., in quanto prevede che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. La scelta discrezionale del legislatore di subordinare ad una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle suddette controversie non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali. Nel settore dei contratti pubblici, in particolare, alle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, si accompagna la generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione. A tale finalità è dichiaratamente ispirata la norma censurata, che non esprime un irragionevole sfavore per il ricorso all'arbitrato, ma si limita a subordinare il deferimento delle controversie ad arbitri ad una preventiva autorizzazione amministrativa che assicuri la ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto. La discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuare i limiti al ricorso all'arbitrato consente, altresì, di escludere che il diverso trattamento normativo fra arbitrati in materia di contratti pubblici e arbitrati disciplinati dal codice di rito civile presenti caratteri di manifesta irragionevolezza. Inoltre, non sussiste la violazione del principio della parità delle parti nel processo, in quanto la prevista autorizzazione si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio e non determina, pertanto, alcuno squilibrio di facoltà processuali a favore della parte pubblica. Infine, la scelta, operata dal legislatore, di affidare all'organo di governo, e non alla dirigenza, il compito di autorizzare motivatamente il ricorso all'arbitrato nei contratti pubblici non si pone in contrasto con il principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa. L'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione nel concedere o negare l'autorizzazione non solo non è riducibile alla categoria dei semplici apprezzamenti tecnici, involgendo essa valutazioni di carattere politico-amministrativo sulla natura e sul diverso rilievo degli interessi caso per caso potenzialmente coinvolti nelle controversie derivanti dall'esecuzione di tali contratti, ma, per il suo stesso oggetto, si esprime in giudizi particolarmente delicati, in quanto connessi all'esigenza perseguita dalla disposizione censurata di prevenire e reprimere corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione, e dunque non inopportunamente affidati all'organo di governo.
- Sulla discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso, v. la citata sentenza n. 376/2001.
- In tema di compatibilità tra la garanzia costituzionale dell'autonomia contrattuale e la prefissione di limiti a tutela di interessi generali, v. la citata ordinanza n. 11/2003.
- Sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 81/2013.Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/04/2006
n. 163
art. 241
co. 1
legge
06/11/2012
n. 190
art. 1
co. 19
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte