Sentenza 54/2024 (ECLI:IT:COST:2024:54)
Massima numero 46076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  22/02/2024;  Decisione del  22/02/2024
Deposito del 29/03/2024; Pubblicazione in G. U. 03/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46071  46072  46073  46074  46075


Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Reddito di cittadinanza (Rdc) - Obbligo di denunciare le vincite lorde al gioco d'azzardo superiori a determinate soglie - Applicabilità anche alle somme nuovamente rigiocate, senza ottenere alcuna vincita netta e con indeducibilità delle perdite - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sostanziale - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 022001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal GUP del Tribunale di Foggia in riferimento all’art. 3, secondo comma, Cost., degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui sanzionano le omesse dichiarazioni, relative al reddito di cittadinanza (Rdc), di vincite lorde al gioco d’azzardo, senza consentirne nemmeno la deduzione, ove le stesse siano state a loro volta giocate senza ottenere alcuna vincita netta, ma, anzi, una perdita. Per chi è già titolare della misura, l’ordinamento prescrive il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità: pertanto, il principio di eguaglianza sostanziale, alla cui attuazione il Rdc è riconducibile, non può essere invocato nell’interesse di chi ha travolto le regole fondamentali dell’istituto, alterandone così la natura. Per i richiedenti, il Rdc risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere. Non si può pretendere, infatti, che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa voluttuaria, quale quella della giocata conseguente alla vincita derivante da giochi on line, e il legislatore non irragionevolmente ha escluso che sia compito della Repubblica quello di assegnare tale misura a chi, poco prima, si è rovinato con il gioco. A ragionare altrimenti, non solo si rischierebbe di alimentare la ludopatia in chi ancora ne soffre, ma anche di creare, in ogni caso, una rete di salvataggio che si risolverebbe in un deresponsabilizzante incentivo al gioco d’azzardo, i cui rischi risulterebbero comunque coperti dal beneficio statale del Rdc.




Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/01/2019  n. 4  art. 3  co. 11

decreto-legge  28/01/2019  n. 4  art. 7  co. 1

decreto-legge  28/01/2019  n. 4  art. 7  co. 2

legge  28/03/2019  n. 26  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Altri parametri e norme interposte