Sentenza 110/2015 (ECLI:IT:COST:2015:110)
Massima numero 38411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  14/05/2015;  Decisione del  14/05/2015
Deposito del 15/06/2015; Pubblicazione in G. U. 17/06/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - Soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi - Asserita violazione del principio del voto libero, eguale, personale e diretto - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n.18, impugnato in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 Cost., nella parte in cui prevede, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi. Il mero riferimento all'interesse all'accertamento della pienezza del diritto di voto con riguardo alle future consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, senza alcun'altra indicazione, non può essere considerato motivazione sufficiente né plausibile dell'esistenza dell'interesse ad agire, idonea ai fini dell'ammissibilità dell'azione di legittimità costituzionale. La disposizione impugnata, differentemente dall'ipotesi delle elezioni per il Parlamento Nazionale, non crea alcuna zona franca sottratta al sindacato costituzionale. Ne consegue che le vicende elettorali relative all'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo possono essere sottoposte agli ordinari rimedi giurisdizionali, nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela del diritto di voto nonché sollevarsi incidentalmente questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano.

- Sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, e sul conseguente controllo della sua rilevanza, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 263/1994.

- Sul riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione ad agire, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 1/2014, 91/2013, 280/279, 61/2012 e 270/2010.

- Sul sindacato di costituzionalità di leggi concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 384/1991 e 226/1976.

- Sul difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 200/2014, 50/2007, 173/1994, 124/1968 e 17/1960.

Sulla sottrazione del controllo dei risultati elettorali in capo al giudice comune, v., ex plurimis, le citate sentenze 259/2009 e 113/1993.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/01/1979  n. 18  art. 21  co. 1

legge  24/01/1979  n. 18  art. 21  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48

Altri parametri e norme interposte