Ordinanza 112/2015 (ECLI:IT:COST:2015:112)
Massima numero 38413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  27/05/2015;  Decisione del  27/05/2015
Deposito del 15/06/2015; Pubblicazione in G. U. 17/06/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Norme della Provincia di Trento - Concessione di benefici assistenziali - Requisito della titolarità della carta di soggiorno - Incompleta ricostruzione della fattispecie del giudizio a quo - Difetto di motivazione in ordine ai parametri e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione della fattispecie e per difetto di motivazione in ordine ai parametri e alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998, n. 7 (come sostituito dall'art. 49, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 1999, e modificato dall'art. 87, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2002, vigente fino al 29 dicembre 2010, prima della modifica apportata dall'art. 45 della legge provinciale n. 27 del 2010), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 Cost. ed all'art. 4 dello statuto Trentino Alto Adige, nella parte in cui subordinava la concessione di benefici assistenziali agli stranieri al requisito della titolarità della carta di soggiorno. La motivazione dell'ordinanza di rimessione, infatti, non contiene indicazioni sufficienti per una completa ricostruzione della fattispecie del giudizio a quo, necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Quanto alle modalità illustrative sia dei parametri di costituzionalità che si assumono violati, sia delle ragioni della non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ha richiamato, riportandone ampi stralci, diverse sentenze della Corte costituzionale, aventi ad oggetto provvidenze assistenziali disciplinate dalla legge nazionale, limitandosi a considerare, del tutto apoditticamente, applicabili «i medesimi principi costituzionali» anche alla norma impugnata.

- Sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v. la citata sentenza n. 338/2011.

- In tema di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale stante la carenza nella motivazione dell'ordinanza di rimessione di indicazioni sufficienti per una completa ricostruzione della fattispecie del giudizio a quo, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 36/2015, 183/2014, 176/2014, 93/2012 e la citata sentenza n. 25/2015.

- Sull'insufficienza della motivazione dell'ordinanza di rimessione ove il giudice a quo si sia limitato al mero recepimento o alla semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza, anche costituzionale, v. le citate sentenze nn. 22/2015, 234/2011 e ordinanze nn. 59/2004, 432/2000.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  15/06/1998  n. 7  art. 4  co. 3

legge della Provincia autonoma di Trento  27/08/1999  n. 3  art. 49  co. 1

legge della Provincia autonoma di Trento  19/02/2002  n. 1  art. 87  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 34

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

Altri parametri e norme interposte