Circolazione stradale - Apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità - Sottoposizione a verifiche periodiche di funzionalità e taratura - Mancata previsione - Violazione dei principi di razionalità e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La disposizione censurata, così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità - nel senso, cioè, di esonerare i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità - collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione. Quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, è perciò intrinsecamente irragionevole. Sotto il profilo della coerenza interna della norma, ulteriori evidenti aporie derivano dal rilievo che l'uso delle suddette apparecchiature è strettamente collegato al valore probatorio, ricavato dall'art. 142, comma 6, cod. strada, delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Tale ultima disposizione realizza in modo non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. È vero che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una spiegazione nel ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, affidamento che degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate. In definitiva, se la prescrizione dell'art. 142, comma 6, cod. strada nella sua astratta formulazione risulta immune da vizi di proporzionalità, la prescrizione dell'art. 45, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento.
- Sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. strada per erronea individuazione del tertium comparationis, v. la citata sentenza n. 277/2007.
- Sulla preliminare delimitazione di censure formalmente rivolte ad un intero articolo di legge, sulla base della parte motivazionale dell'ordinanza di rimessione, v., ex multis, la citata sentenza n.121/2010.
- Per l'affermazione che «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali», v., ex multis, la citata sentenza n. 356/1996.
- In tema di poteri del giudice a quo a fronte di un diritto vivente non condiviso perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, v. la citata sentenza n. 350/1997.
- Sui principi di razionalità e di ragionevolezza, v. le citate sentenze nn. 172/1996, 1130/1988.