Previdenza - Prestazioni di lavoro a tempo parziale - Prosecuzione dell'attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi inferiori a tremila euro annui - Divieto di cumulo tra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 184, censurato in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui, secondo la prospettazione del giudice a quo, vieterebbe il cumulo tra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata, nei casi di prosecuzione dell'attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi inferiori a tremila euro annui. Il rimettente ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene applicabile al caso concreto la regola generale del divieto di cumulo, diversamente da quanto accade nel caso di lavoro subordinato a tempo parziale, di tipo verticale, orizzontale e ciclico, e nel caso delle prestazioni occasionali di tipo accessorio. L'indeterminatezza della fattispecie, che non consente di comprendere la natura e i caratteri del lavoro in questione, nonché il regime di tutele applicabile, impedisce di valutare l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto e, di conseguenza, l'eventuale irragionevolezza della discriminazione derivante dalla norma censurata.
Per l'affermazione che l'indeterminatezza della fattispecie descritta nell'ordinanza di rimessione impedisce alla Corte costituzionale di valutare l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto dal giudice a quo, v. la citata sentenza n. 139/2014 e le citate ordinanze nn. 100/2013 e 276/2012.