Ordinanza 115/2015 (ECLI:IT:COST:2015:115)
Massima numero 38416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  13/05/2015;  Decisione del  13/05/2015
Deposito del 18/06/2015; Pubblicazione in G. U. 24/06/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Esenzione dall'ICI per gli immobili rurali - Ritenuta esclusione che l'erario comunale, nel giudizio tributario, possa provare l'insussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio - Incompleta ricostruzione e mancata ponderazione del quadro normativo - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) e dell'art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013), impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, Cost., «nella parte in cui tali disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l'esenzione dall'ici [per gli immobili rurali], senza che l'Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi». Infatti, il rimettente non ha valutato, innanzitutto, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2012, emanato ai sensi del censurato art. 13, comma 14-bis, con cui «sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»; le ordinanze di rimessione non hanno esaminato la conseguente regolamentazione data al procedimento di annotazione della ruralità, in particolare, dall'art. 4, il cui primo comma dispone: «L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, per gli aspetti di diretta competenza, provvede, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande[...]». Inoltre, il rimettente non ha in alcun modo esaminato l'esistenza dei generali rimedi impugnatori che consentono ai Comuni la contestazione in giudizio degli atti di annotazione, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Neanche sono state prese in considerazione le sanzioni penali per il caso di dichiarazioni non veritiere rese in sede di autocertificazione (art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000) né le sanzioni amministrative; né, infine, la circostanza che il mancato riconoscimento dei requisiti di ruralità dichiarati legittima i Comuni, oltre al recupero dell'imposta dovuta con gli interessi legali, all'irrogazione delle sanzioni previste per l'ipotesi di mancato pagamento dell'imposta medesima.

Sull'inammissibilità della questione per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento, v. le citate decisioni: sentenze nn. 27/2015, 251/2014 e 165/2014; ordinanza n. 194/2014.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 13  co. 14

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

decreto-legge  31/08/2013  n. 102  art. 2  co. 5

legge  28/10/2013  n. 124  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte