Professioni - Norme della Regione Campania - Istituzione e disciplina della figura professionale della guida archeologica subacquea - Contrasto con il principio della legislazione statale che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 49, lett. a), f), g) ed i), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, che dispone l'istituzione della figura professionale della guida archeologica subacquea. Infatti, è riservata allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili, e ciò anche con riferimento alle professioni turistiche, anche nel periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 79 del 2011, il cui art. 6 contiene una definizione generale di professione turistica. Infatti, l'enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus indicato dalla legge statale, è preclusa alla legge regionale.
- Sulla competenza statale all'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, v., tra le molte, le citate sentenze nn. 98/2013, 138/2009, 93/2008, 300/2007, 40/2006, 424/2005 e 353/2003.- Con specifico riferimento alle professioni turistiche, v. le citate sentenze nn. 178/2014, 132/2010, 271/2009 e 222/2008.
- Per la preclusione alla legge regionale dell'enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus indicato dalla legge statale, v. la citata sentenza n. 328/2009.