Professioni - Norme della Regione Campania - Interprete turistico riconosciuto dalla Camera di commercio competente per territorio - Prevista iscrizione nell'elenco regionale delle attività turistiche - Figura professionale non riconosciuta dalla legge statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, co. 49 lett. e), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 - modificativo dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1986 - il quale consente agli interpreti turistici riconosciuti dalle Camere di commercio l'iscrizione nell'elenco regionale delle attività turistiche. La legge regionale n. 11 del 1986, nell'attribuire autonomo rilievo all'interprete turistico, si basa sull'art. 11 della legge n. 217 del 1983, che definiva detta professione, ma che non è più in vigore. Allo stato, perciò, l'interprete turistico non è disciplinato dalla legge dello Stato, con la conseguenza che il legislatore regionale non può prevederne l'iscrizione in un elenco professionale.
- In senso analogo, in materia di professioni, v. le citate sentenze nn. 132/2010, 300/2007 e 57/2007.