Sentenza 117/2015 (ECLI:IT:COST:2015:117)
Massima numero 38419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  12/05/2015;  Decisione del  12/05/2015
Deposito del 25/06/2015; Pubblicazione in G. U. 01/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38418  38420  38421  38422  38423  38424  38425


Titolo
Professioni - Norme della Regione Campania - Interprete turistico riconosciuto dalla Camera di commercio competente per territorio - Prevista iscrizione nell'elenco regionale delle attività turistiche - Figura professionale non riconosciuta dalla legge statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, co. 49 lett. e), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 - modificativo dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1986 - il quale consente agli interpreti turistici riconosciuti dalle Camere di commercio l'iscrizione nell'elenco regionale delle attività turistiche. La legge regionale n. 11 del 1986, nell'attribuire autonomo rilievo all'interprete turistico, si basa sull'art. 11 della legge n. 217 del 1983, che definiva detta professione, ma che non è più in vigore. Allo stato, perciò, l'interprete turistico non è disciplinato dalla legge dello Stato, con la conseguenza che il legislatore regionale non può prevederne l'iscrizione in un elenco professionale.

- In senso analogo, in materia di professioni, v. le citate sentenze nn. 132/2010, 300/2007 e 57/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  07/08/2014  n. 16  art. 1  co. 49

legge della Regione Campania  16/03/1986  n. 11  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte