Sentenza 117/2015 (ECLI:IT:COST:2015:117)
Massima numero 38420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
12/05/2015; Decisione del
12/05/2015
Deposito del 25/06/2015; Pubblicazione in G. U. 01/07/2015
Titolo
Professioni - Norme della Regione Campania - Professioni turistiche - Requisito della idoneità fisica - Ricorso del Governo - Censura di disposizione priva di attitudine lesiva - Inammissibilità della questione.
Professioni - Norme della Regione Campania - Professioni turistiche - Requisito della idoneità fisica - Ricorso del Governo - Censura di disposizione priva di attitudine lesiva - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per difetto di attitudine lesiva della disposizione censurata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 49, lett. l), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, abrogativo dell'art. 6, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 11 del 1986, che prescriveva il requisito della idoneità fisica per l'esercizio delle professioni turistiche. Essa, infatti, interviene su una disposizione regionale che deve già ritenersi abrogata in forza dell'art. 4 del d.lgs. n. 30 del 2006, che ha enunciato il principio fondamentale per cui l'accesso alle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni della legge. Queste definiscono i requisiti tecnico-professionali e i titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione, a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. Spetta perciò solo alla legge dello Stato la determinazione dei requisiti di accesso alle professioni, con conseguente abrogazione della previgente normativa regionale, così come previsto dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
E' inammissibile, per difetto di attitudine lesiva della disposizione censurata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 49, lett. l), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, abrogativo dell'art. 6, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 11 del 1986, che prescriveva il requisito della idoneità fisica per l'esercizio delle professioni turistiche. Essa, infatti, interviene su una disposizione regionale che deve già ritenersi abrogata in forza dell'art. 4 del d.lgs. n. 30 del 2006, che ha enunciato il principio fondamentale per cui l'accesso alle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni della legge. Queste definiscono i requisiti tecnico-professionali e i titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione, a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. Spetta perciò solo alla legge dello Stato la determinazione dei requisiti di accesso alle professioni, con conseguente abrogazione della previgente normativa regionale, così come previsto dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
- In senso analogo, in materia di professioni, v. la citata sentenza n. 223/2007.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
07/08/2014
n. 16
art. 1
co. 49
legge della Regione Campania
16/03/1986
n. 11
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte