Sentenza 55/2024 (ECLI:IT:COST:2024:55)
Massima numero 46058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  07/03/2024;  Decisione del  07/03/2024
Deposito del 08/04/2024; Pubblicazione in G. U. 10/04/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - In genere - Gestione separata dell'INPS - Obbligo, mediante norma di interpretazione autentica, di iscrizione per i professionisti che non possono iscriversi alla cassa di previdenza professionale (nel caso di specie: ingegneri e architetti non iscritti all'Inarcassa) in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria - Effetto retroattivo dell'obbligo - Sanzioni civili in caso di inadempimento - Esonero dal loro pagamento per gli inadempienti nel periodo anteriore alla vigenza della norma interpretativa - Omessa previsione - Violazione del legittimo affidamento - Illegittimità costituzionale in parte qua . (Classif. 190001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla c.d. Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 6 del 1981, e tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro – nell’esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità e assurta a regola di diritto vivente –, pur genuinamente di interpretazione autentica, ribalta la precedente interpretazione restrittiva dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 ledendo il legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche. In sintesi, l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima della disposizione censurata, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell’ambito applicativo della disposizione interpretata, anteriormente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza. La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata deve essere operata, anche in riferimento alla categoria degli ingegneri e degli architetti – dopo quanto già affermato per gli avvocati del libero foro –, mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. (Precedenti: S. 238/2022 - mass. 45182; S. 104/2022 - mass. 44723).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 18  co. 12

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte