Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Domande di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 - Proroga del termine assegnato ai Comuni per definire le domande ancora pendenti - Ricorso del Governo - Asserito irragionevole ampliamento dell'area della sanatoria in danno dei valori ambientali - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 72, lett. a), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 - modificativo dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2004 - impugnato, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi secondo, lett. s), e terzo, in quanto proroga il termine assegnato ai Comuni per definire le domande di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 ed ancora pendenti. Infatti, l'asserito irragionevole ampliamento dell'area della sanatoria non sussiste in quanto la disposizione censurata si limita a formulare un termine sollecitatorio entro cui i Comuni debbono definire le domande pendenti, ma in nessun modo consente che queste ultime siano modificate o integrate. In particolare, il termine indicato dall'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2004 per inoltrare la documentazione è oramai spirato e non viene riaperto per effetto della disposizione impugnata.