Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Condono edilizio - Abusi edilizi realizzati su aree sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge n. 47 del 1985 - Esclusione dei soli casi in cui i vincoli comportino l'inedificabilità assoluta delle aree e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere - Ricorso del Governo - Asserito ampliamento dell'area della sanatoria, anche in danno dei valori ambientali - Insussistenza - Piena coincidenza del portato normativo della disposizione impugnata con quello dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985 - Non fondatezza delle questioni.
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Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi secondo, lett. s), e terzo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 72, lett. b), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, modificativo del comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2004, che prevede l'inammissibilità del condono - per gli abusi edilizi realizzati su aree sottoposte ai vincoli di cui alla legge n. 47 del 1985 - «solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse». Premesso che non spetta alla legge regionale allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, la disposizione censurata va posta a raffronto con l'art. 33 della legge n. 47 del 1985, che esclude la sanatoria di opere in contrasto con vincoli che comportino l'inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse. Il portato normativo della norma impugnata risulta pienamente coincidente con quello di detta disposizione statale con riguardo sia al carattere assoluto della inedificabilità, sia al rilievo dei soli vincoli imposti prima dell'esecuzione delle opere.
- Per il principio secondo cui non spetta alla legge regionale allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, v. la citata sentenza n. 196/2004.
- Sul diverso caso del cosiddetto terzo condono, di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, v. le citate sentenze n. 225/2012, 290/2009 e 54/2009; ordinanza n. 150/2009.