Sentenza 117/2015 (ECLI:IT:COST:2015:117)
Massima numero 38423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  12/05/2015;  Decisione del  12/05/2015
Deposito del 25/06/2015; Pubblicazione in G. U. 01/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38418  38419  38420  38421  38422  38424  38425


Titolo
Servizio idrico integrato - Norme della Regione Campania - Previsto affidamento provvisorio dei servizi ancora in gestione alla Regione mediante convenzione ad uno o più soggetti gestori del servizio tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali - Prevista competenza della Regione, per mezzo di apposita Struttura di missione, a partecipare al procedimento di determinazione delle tariffe - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. e) ed s), l'art. 1, commi 88, 89 e 93, lett. b), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, nella parte in cui prevede che la Regione affidi la gestione provvisoria dei servizi idrici integrati ancora gestiti dalla Regione stessa ad uno o più soggetti gestori del servizio tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza, ed attribuisce alla cosiddetta "Struttura" lo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in relazione al quale spetta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente stabilire sia le forme di gestione, sia le modalità di affidamento al soggetto gestore, sia il procedimento di determinazione della tariffa. In particolare, in base a quanto stabilito fin dall'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, non rientra tra le competenze regionali individuare direttamente il soggetto gestore del servizio idrico integrato, posto che tale funzione è attribuita dall'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, all'ente di governo istituito o designato dalla Regione. Le norme impugnate, viceversa, provvedono proprio in tal senso, invadendo le suddette attribuzioni statali. Inoltre, non può avere alcun rilievo la circostanza che la Regione Campania è ancora gestore in via di fatto di parte del servizio: l'inerzia regionale nella individuazione dell'ente di governo entro il termine inizialmente stabilito dall'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, ed il mancato affidamento della gestione, da parte di quest'ultimo, nelle forme e nei termini inizialmente indicati dall'art. 34 del d.l. n. 179 del 2012, non può giustificare l'ulteriore esercizio di una competenza legislativa che non spetta alla Regione. Infine, con riferimento alla determinazione delle tariffe, si rileva che la competenza a partecipare al relativo procedimento è di spettanza dell'ente di governo, che è subentrato alle Autorità d'ambito, e deve predisporre la tariffa di base da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In forza di tale opzione normativa, appartenente alla sfera di competenza esclusiva dello Stato, è inibito al legislatore regionale riservare alla Regione una funzione che non le spetta ed il cui esercizio in via di fatto ancora una volta non giustifica l'alterazione delle sfere di competenza legislativa.

- Sul servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, v. la citata sentenza n. 246/2009.

- Per l'affermazione secondo cui non rientra tra le competenze regionali individuare direttamente il soggetto gestore del servizio idrico integrato, v. le citate sentenze nn. 228/2013 e 62/2012.

- Per l'appartenenza del procedimento di determinazione delle tariffe alla sfera di competenza esclusiva dello Stato, v. la citata sentenza n. 29/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  07/08/2014  n. 16  art. 1  co. 88

legge della Regione Campania  07/08/2014  n. 16  art. 1  co. 89

legge della Regione Campania  07/08/2014  n. 16  art. 1  co. 93

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte