Acque minerali - Norme della Regione Campania - Concessioni termominerali scadute ed in fase di prosecuzione ovvero in scadenza nei successivi cinque anni - Proroga automatica in attesa dell'approvazione del piano regionale di settore - Contrasto con i principi eurounitari della libertà di stabilimento, di non discriminazione, parità di trattamento e tutela della concorrenza - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma primo e comma secondo, lett. s), l'art. 1, commi 104, lett. a), e 105, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, che, in attesa dell'approvazione del piano regionale di settore, proroga per un periodo massimo di cinque anni le concessioni termominerali scadute ed in fase di prosecuzione, ovvero destinate a scadere nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. La proroga automatica ivi prevista contrasta, infatti, con la libertà di stabilimento sancita all'art. 49 del Tfue nonché con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e tutela della concorrenza, vigenti nell'ordinamento dell'Unione; elude, peraltro, l'obbligo della gara pubblica, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. In particolare, l'automatica proroga delle concessioni termominerali disposta dalle norme impugnate contrasta con l'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010 - attuativo della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE - che, per l'ipotesi in cui l'attività debba essere contingentata a causa della scarsità delle risorse naturali, impone una procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario e vieta la proroga automatica delle concessioni nonché l'attribuzione di «vantaggi» al concessionario uscente. Si tratta di disposizioni che favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, la cui efficacia non può venire paralizzata neppure transitoriamente, a causa dell'inerzia della Regione nell'approvazione del piano regionale di settore delle acque. Ne segue che l'automatica proroga delle concessioni termominerali disposta dalle norme impugnate, per un periodo di tempo peraltro considerevole e superiore a quanto strettamente necessario ai fini della definizione della gara pubblica, contrasta con tali regole, espressive del diritto dell'Unione e proprie della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
- Per l'ammissibilità della questione, «data la palese incidenza della disciplina censurata sulla materia della concorrenza e la evidente interferenza rispetto ai principi generali stabiliti dalla legislazione statale e comunitaria», v. la citata sentenza n. 114/2012.- Per l'applicabilità della direttiva 2006/123/CE e del d.lgs. n. 59 del 2010 alle concessioni del demanio idrico, v. la citata sentenza n. 235/2011.
- Per l'affermazione secondo cui le disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010 favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, v. le citate sentenze nn. 340/2010, 233/2010 e 180/2010.
- Per l'illegittimità costituzionale della proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo, nonché di quella delle concessioni idriche, v. le citate sentenze nn. 171/2013 e 114/2012.