Acque minerali - Norme della Regione Campania - Proroga automatica di concessioni termominerali - Necessità che siano state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza (VINCA) - Contrasto con il principio, comunitario e nazionale, secondo cui le valutazioni hanno carattere preventivo - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), l'art. 1, comma 108, lett. a), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, che consente l'esercizio della concessione termominerale, purché siano state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), e perciò anche prima che esse siano concluse favorevolmente. La disposizione censurata, infatti, contrasta con l'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, di recepimento della normativa dell'Unione, e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in quanto, sia il diritto dell'Unione (direttive 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, e 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE), sia la normativa statale di recepimento (art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 357 del 1997), prevedono che VIA e VINCA debbano precedere l'avvio dell'attività. Conseguentemente, una volta postulata la necessità di avviare tali procedure, non vi è alcuno spazio per il legislatore regionale che gli permetta di apportare deroghe alla natura preventiva di tali istituti.
- Per la riconducibilità della disciplina della VIA e della VINCA alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche con riferimento agli effetti connessi al rilascio di concessioni termominerali, v. la citata sentenza n. 1/2010.- Per il principio secondo cui al legislatore regionale non è consentito apportare deroghe alla natura preventiva della VIA e della VINCA, v. le citate sentenze nn. 28/2013 e 227/2011.