Sentenza 118/2015 (ECLI:IT:COST:2015:118)
Massima numero 38426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
29/04/2015; Decisione del
29/04/2015
Deposito del 25/06/2015; Pubblicazione in G. U. 01/07/2015
Titolo
Intervento in giudizio - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Atto di intervento di soggetto (associazione "Indipendenza Veneta") che non è titolare delle attribuzioni legislative in contestazione - Carenza di legittimazione - Inammissibilità.
Intervento in giudizio - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Atto di intervento di soggetto (associazione "Indipendenza Veneta") che non è titolare delle attribuzioni legislative in contestazione - Carenza di legittimazione - Inammissibilità.
Testo
È inammissibile, per carenza di legittimazione, l'intervento della associazione "Indipendenza Veneta", nel giudizio avente ad oggetto la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16, "Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'associazione "Indipendenza Veneta", non essendo titolare di potestà legislativa, non può intervenire nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione ai sensi degli artt. 127 Cost. e 31 e seguenti della legge n. 87 del 1953, restando ferma, per tali soggetti, il ricorso agli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili.
Sull'inammissibilità d'intervento di soggetti privi di potestà legislativa, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 31/2015, 210/2014, 285/2013, 220/2013 e 118/2013.Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte