Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito sull'indipendenza del Veneto - Scelta fondamentale di livello costituzionale, preclusa ai referendum regionali - Finalità sovversiva incompatibile con i principi di unità e indivisibilità della Repubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori motivi.
È costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16, che prevede l'indizione di un referendum consultivo avente, come quesito, l'indipendenza del Veneto. Sebbene l'ordinamento repubblicano riconosce i principi di pluralismo sociale e istituzionale e l'autonomia territoriale, questi non possono essere estremizzati fino alla frammentazione dell'ordinamento e non possono essere invocati a giustificazione di iniziative volte a interpellare gli elettori, sia pure a scopo meramente consultivo, su prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano. Il referendum anzidetto, quindi, non solo riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale, come tali precluse ai referendum regionali, ma suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica.
(Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso).
Sull'impugnazione di una legge regionale, da parte dello Stato, a prescindere dalla produzione di effetti concreti e dalla realizzazione di conseguenze pratiche, v., ex plurimis, le citate sentenze 45/2011, 407/2002 e 332/1998.
Sulle questioni sulle quali la Regione può attivare la partecipazione delle popolazioni del proprio territorio tramite referendum consultivo, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 496/2000, 470/1992 e 256/1989.
Sulla disciplina dei referendum regionali, v. ex plurimis, le citate sentenze nn. 81/2015, 64/2015, 81/2012, 379/2004 e 372/2004.
Sul rapporto tra statuto regionale e leggi regionali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 188/2011 e 4/2010.
Sull'impossibilità, per i referendum regionali, di coinvolgere scelte di livello costituzionale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 365/2007.