Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito che chiede agli elettori se vogliono "che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei limiti e delle condizioni, tassativamente indicati dalla Costituzione, per il conferimento alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - Asserito contrasto con lo speciale procedimento legislativo previsto dalla Costituzione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, num. 1), della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15, impugnato, in riferimento all'art. 116 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede il quesito referendario circa l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La disposizione richiamata si colloca, invero, nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista dalla Costituzione e non prelude, dunque, a sviluppi dell'autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti. Il referendum consultivo previsto dalla norma suddetta, inoltre, si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'art. 116 Cost., il quale non preclude affatto l'introduzione di un preliminare referendum consultivo regionale.