Sentenza 118/2015 (ECLI:IT:COST:2015:118)
Massima numero 38428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  29/04/2015;  Decisione del  29/04/2015
Deposito del 25/06/2015; Pubblicazione in G. U. 01/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38426  38427  38429  38430  38431  38432


Titolo
Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito che chiede agli elettori se vogliono "che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei limiti e delle condizioni, tassativamente indicati dalla Costituzione, per il conferimento alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - Asserito contrasto con lo speciale procedimento legislativo previsto dalla Costituzione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, num. 1), della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15, impugnato, in riferimento all'art. 116 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede il quesito referendario circa l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La disposizione richiamata si colloca, invero, nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista dalla Costituzione e non prelude, dunque, a sviluppi dell'autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti. Il referendum consultivo previsto dalla norma suddetta, inoltre, si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'art. 116 Cost., il quale non preclude affatto l'introduzione di un preliminare referendum consultivo regionale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  19/06/2014  n. 15  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116  co. 3

Costituzione  art. 116  co. 4

Altri parametri e norme interposte