Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesiti diretti a realizzare un assetto finanziario in cui i tributi riscossi sul territorio regionale, o versati dai "cittadini veneti", sarebbero trattenuti almeno per l'ottanta per cento dalla Regione e, nella parte incamerata dall'erario, dovrebbero essere utilizzati almeno per l'ottanta per cento nel territorio regionale "in termini di beni e servizi" - Contrasto con lo statuto regionale che non ammette referendum consultivi che attengano a leggi tributarie - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori motivi.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto e, dunque, dell'art. 123 Cost., l'art. 2, comma 1, numeri 2) e 3), della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, che prevedono un referendum consultivo con quesiti diretti a realizzare un assetto finanziario in cui i tributi riscossi sul territorio regionale, o versati dai cittadini veneti, sarebbero trattenuti almeno per l'ottanta per cento dalla regione e, nella parte incamerata dalla amministrazione centrale, dovrebbero essere utilizzati almeno per l'ottanta per cento nel territorio regionale in termini di beni e servizi. Il referendum e le conseguenti iniziative prospettano, quindi, la distrazione di una cospicua percentuale della finanza pubblica generale, per indirizzarla ad esclusivo vantaggio della Regione e dei suoi abitanti. I due quesiti - interferendo palesemente con la materia tributaria - contrastano con lo statuto regionale che, in armonia con la Costituzione, non ammette referendum consultivi attinenti a leggi tributarie.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale).
Sulla violazione dei principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 6/2015, 12/2014, 12/1995 e 2/1994.