Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito diretto a realizzare un assetto finanziario in cui "il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione" - Quesito che investe una previsione costituzionale - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 26, comma 4, lett. b), e 27 dello Statuto della Regione Veneto e, dunque, dell'art. 119, quinto comma, Cost., l'art. 2, comma 1, num. 4), della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, che prevede un referendum consultivo con quesito diretto a realizzare un assetto finanziario in cui il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della regione non sia soggetto a vincoli di destinazione. Il quesito anzidetto risulta illegittimo non solo perché incide sulla previsione costituzionale dell'art. 119, quinto comma, Cost., che consente allo Stato di destinare alle autonomie territoriali risorse aggiuntive per fini predeterminati, ma anche perché non rispetta lo statuto regionale laddove quest'ultimo dispone che i referendum regionali siano di tenore tale da conformarsi agli obblighi costituzionali.
Sul divieto di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni, negli ambiti materiali di loro competenza, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 254/2013 e 168/2008.