Sentenza 119/2015 (ECLI:IT:COST:2015:119)
Massima numero 38433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
13/05/2015; Decisione del
13/05/2015
Deposito del 25/06/2015; Pubblicazione in G. U. 01/07/2015
Titolo
Processo costituzionale - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione in sede di procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge - Sussistenza del requisito della rilevanza rispetto al giudizio a quo.
Processo costituzionale - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione in sede di procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge - Sussistenza del requisito della rilevanza rispetto al giudizio a quo.
Testo
E' rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., dalla Corte di cassazione in sede di procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile. Invero, la verifica dei limiti di accesso al servizio civile, come delineati dalla disposizione censurata, costituisce per la rimettente un passaggio ineludibile ai fini della formulazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., ossia ai fini della pronuncia di quella regola di giudizio che − sebbene non influente nella concreta vicenda processuale - è destinata a valere come criterio di decisione di casi futuri. Al riguardo, non è un ostacolo l'astrazione del giudizio a quo rispetto alla composizione degli interessi sostanziali fatti valere nelle sue precedenti fasi. La nozione di concretezza cui è legata la rilevanza della questione non si traduce, infatti, nella necessità di una concreta utilità per le parti del giudizio di merito. E d'altra parte, va riconosciuta la legittimazione della Corte di cassazione, in sede di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, a sollevare la questione di costituzionalità. Così com'è indubitabile che la Corte di cassazione sia organicamente inserita nell'ordine giudiziario, altrettanto indubitabile è l'inerenza alla funzione giurisdizionale dell'enunciazione del principio di diritto. Infine, l'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio di cui all'art. 363 non modifica il modello incidentale del controllo di legittimità, poiché l'incidentalità discende dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potrà risultare dalla pronuncia di illegittimità costituzionale e che sarà, in ogni caso, "altro" rispetto ad essa.
E' rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., dalla Corte di cassazione in sede di procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile. Invero, la verifica dei limiti di accesso al servizio civile, come delineati dalla disposizione censurata, costituisce per la rimettente un passaggio ineludibile ai fini della formulazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., ossia ai fini della pronuncia di quella regola di giudizio che − sebbene non influente nella concreta vicenda processuale - è destinata a valere come criterio di decisione di casi futuri. Al riguardo, non è un ostacolo l'astrazione del giudizio a quo rispetto alla composizione degli interessi sostanziali fatti valere nelle sue precedenti fasi. La nozione di concretezza cui è legata la rilevanza della questione non si traduce, infatti, nella necessità di una concreta utilità per le parti del giudizio di merito. E d'altra parte, va riconosciuta la legittimazione della Corte di cassazione, in sede di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, a sollevare la questione di costituzionalità. Così com'è indubitabile che la Corte di cassazione sia organicamente inserita nell'ordine giudiziario, altrettanto indubitabile è l'inerenza alla funzione giurisdizionale dell'enunciazione del principio di diritto. Infine, l'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio di cui all'art. 363 non modifica il modello incidentale del controllo di legittimità, poiché l'incidentalità discende dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potrà risultare dalla pronuncia di illegittimità costituzionale e che sarà, in ogni caso, "altro" rispetto ad essa.
- Per l'affermazione che la nozione di concretezza cui è legata la rilevanza della questione non si traduce nella necessità di un'utilità per le parti del giudizio di merito, v. la citata sentenza n. 10/2015.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte