Straniero - Servizio civile nazionale - Requisiti di ammissione - Possesso della cittadinanza italiana - Esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia - Irragionevolezza - Ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunità di accoglienza - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile. Il concetto di difesa della Patria (art. 52 Cost.), nell'ambito del quale è stato tradizionalmente collocato l'istituto del servizio civile, ha subito una significativa evoluzione nel senso dell'apertura a molteplici valori costituzionali. Esso non si risolve, infatti, soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione esterna, ma può comprendere anche attività di impegno sociale non armato. Accanto alla difesa militare, che è solo una delle forme di difesa della Patria, può dunque ben collocarsi un'altra forma di difesa, che si traduce nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale. In coerenza con tale evoluzione, l'art. 52 Cost. deve essere letto alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. L'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attività alle quali tali doveri si riconnettono appare di per sé irragionevole. Inoltre, sotto un diverso profilo, l'estensione del servizio civile a finalità di solidarietà sociale, nonché l'inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo anche come un'opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza. L'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunità di accoglienza.
- Sull'estensione del dovere di difesa della Patria alla prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale, v. la citata sentenza n. 228/2004.
- Sulla necessità di una lettura dell'art. 52 Cost. alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost, v. la citata sentenza n. 309/2013.
- Per l'affermazione che l'attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell'ambito del servizio civile «deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente», v. la citata sentenza n. 309/2013.