Sentenza 120/2015 (ECLI:IT:COST:2015:120)
Massima numero 38436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  26/05/2015;  Decisione del  26/05/2015
Deposito del 25/06/2015; Pubblicazione in G. U. 01/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione (in genere) - Energia - Norme della Regione Veneto e della Provincia di Trento - Ratifica dell'accordo tra la Regione e la Provincia per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori - Decorrenza retroattiva della titolarità della concessione relativa agli impianti di Val Schener e Moline - Carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1, censurati - per asserita violazione degli artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6 della CEDU) - nella parte in cui ratificano l'art. 10 di un Accordo sottoscritto nel novembre 2005. Tale ultimo articolo, nell'ambito della disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative dei due enti in ordine alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, stabilisce la decorrenza retroattiva della titolarità della concessione relativa agli impianti di Val Schener e Moline. Per quanto concerne la rilevanza, il rimettente non ha descritto e argomentato gli effetti della suddetta intesa sulla sfera giuridica delle parti del giudizio dinanzi a sé pendente. Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo non ha illustrato in maniera adeguata le ragioni di contrasto tra le disposizioni censurate e gli invocati parametri costituzionali: nell'ordinanza di rimessione, infatti, non si esplicita perché le norme censurate avrebbero irragionevolmente influito sulla controversia pendente tra le parti e, dunque, non si argomenta il vizio di incostituzionalità in relazione ai parametri richiamati.

Per l'affermazione dell'autonomia del giudizio costituzionale rispetto al giudizio principale, v. le citate sentenze nn. 274/2011, 227/2010 e 244/2005 e la citata ordinanza n. 270/2003.

Per la concorrenza di plurimi motivi di inammissibilità, v. la citata ordinanza n. 181/2009.

Per l'affermazione che è sufficiente che il rimettente proponga una giustificazione plausibile con riguardo alla rilevanza della questione e che sono ammesse anche forme implicite di motivazione al proposito, v. le citate sentenze nn. 201/2014 e 369/1996.

Per il riferimento all'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione in relazione alle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, v. la citata ordinanza n. 52/2015.

Nel senso della impossibilità del riferimento agli argomenti delle parti, in funzione integratrice dell'ordinanza di rimessione quanto alla rilevanza, v. la citata ordinanza n. 192/2013.

Per l'affermazione secondo cui è inammissibile la questione di legittimità sollevata senza un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro evocato, v. la citata sentenza n. 236/2011 e le citate ordinanze nn. 26/2012, 321/2010 e 181/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  23/11/2006  n. 26  art. 1  co. 

legge della Provincia autonoma di Trento  05/02/2007  n. 1  art. 1  co. 

legge della Provincia autonoma di Trento  05/02/2007  n. 1  art. 2  co. 

Accordo tra Provincia di Trento e Regione Veneto  29/11/2005  n.   art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6