Imposte e tasse - Imposte successorie - Cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta sulle singole quote dovuta dagli eredi che non siano legati da rapporto di coniugio, né di parentela in linea retta con il defunto - Incompleta descrizione della fattispecie concreta - Indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e per indeterminatezza del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 [nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lett. c), della legge n. 342 del 2000], censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta sulle singole quote dovuta dagli eredi che non siano legati da rapporto di coniugio, né di parentela in linea retta con il defunto. Il rimettente non ha in alcun modo illustrato, neppure sommariamente, le ragioni di infondatezza dei motivi avanzati in via principale dal ricorrente nel giudizio a quo, nonostante gli stessi avessero priorità logica e fossero, in caso di accoglimento, suscettibili di determinare l'annullamento dell'atto impugnato. Il difetto di informazioni circa il contenuto e la sorte di tali motivi − non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di promovimento − non consente di valutare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata e si traduce nell'evidente difetto di prova circa la rilevanza della questione. Sotto un diverso profilo, non è chiaro quale sia il tipo di correzione auspicato, avendo lo stesso rimettente evidenziato che il recupero della legalità costituzionale potrebbe avvenire attraverso una pluralità di opzioni espressamente indicate, che, tuttavia, determinano incertezza in ordine alla direzione dell'intervento richiesto, ancorché il dispositivo ne scelga una sola.
Per l'insegnamento secondo cui l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v., ex multis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 238/2014, 220/2014, 219/2014, 275/2013 e 271/2011; ordinanza n. 24/2015.
Sulla manifesta inammissibilità di questioni viziate da incompleta descrizione della fattispecie concreta, ovvero da difettosa motivazione sulla rilevanza, o comunque premature, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 52/2014, 158/2013, 73/2011, 96/2010 e 22/2010.
Sulla manifesta inammissibilità di questioni per indeterminatezza o incertezza del petitum, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 29/2015, 96/2014 e 318/2013.