Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Campania - Destinazione alla Regione di un indennizzo, variamente parametrato in relazione ai casi di utilizzazione di beni del demanio marittimo senza titolo ovvero in modo da questo difforme - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 127, lett. b) e c), della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, che prevede la destinazione alla Regione di un indennizzo variamente parametrato in relazione ai casi di utilizzazione di beni del demanio marittimo senza titolo ovvero in modo da questo difforme. Infatti, l'indennizzo in questione rappresenta una misura di natura risarcitoria, in quanto disciplina una quantificazione predeterminata di un danno subito dall'Ente regionale; una misura di natura civilistica che rimanda, quindi, agli istituti tipici della responsabilità civile e della forfetizzazione del danno, che rientrano nella materia dell'"ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva statale.
(Sono assorbite le censure relative agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost.)
- Sul principio di inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza nei giudizi in via principale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 139/2013, 71/2012 e 187/2011.