Lavori pubblici - Norme della Regione Campania - Realizzazione di opere e interventi in assenza della sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione ambientale- Attribuzione all'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, del potere di sospendere i lavori - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 140, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, che, nella realizzazione di opere e interventi in assenza della sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione ambientale, attribuisce all'Autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, il potere di sospendere i lavori. Benchè le Regioni possano, nell'esercizio delle proprie competenze, aumentare lo standard di tutela dell'ambiente, nel caso di specie non è possibile ricavare - nè è dedotto - quale maggior grado di tutela ambientale apporti la normativa regionale censurata, che privilegia, al contrario, le esigenze dell'utilizzatore rispetto a quelle del bene tutelato dalla Costituzione.
- Sulla possibilità per le Regioni di innalzare il livello di tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 93/2013 e 225/2009.