Sentenza 124/2015 (ECLI:IT:COST:2015:124)
Massima numero 38441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  13/05/2015;  Decisione del  13/05/2015
Deposito del 01/07/2015; Pubblicazione in G. U. 08/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38440  38442  38443  38444  38445  38446


Titolo
Lavori pubblici - Norme della Regione Campania - Realizzazione di opere e interventi in assenza della sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione ambientale- Attribuzione all'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, del potere di sospendere i lavori - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 140, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, che, nella realizzazione di opere e interventi in assenza della sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione ambientale, attribuisce all'Autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, il potere di sospendere i lavori. Benchè le Regioni possano, nell'esercizio delle proprie competenze, aumentare lo standard di tutela dell'ambiente, nel caso di specie non è possibile ricavare - nè è dedotto - quale maggior grado di tutela ambientale apporti la normativa regionale censurata, che privilegia, al contrario, le esigenze dell'utilizzatore rispetto a quelle del bene tutelato dalla Costituzione.

- Sulla possibilità per le Regioni di innalzare il livello di tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 93/2013 e 225/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  06/05/2013  n. 5  art. 1  co. 140

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 29