Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Previsione che la Giunta regionale e il Consiglio regionale procedono, a partire dal primo rinnovo contrattuale successivo alla data di entrata in vigore della legge, ad una revisione dei prezzi contrattuali per l'acquisto di beni e servizi comparabili, in modo da adeguare gli stessi alle singole voci di costo applicate in base ai parametri di prezzo-qualità utilizzati da Consip - Contrasto con il principio fondamentale statale che prevede, "con effetti di automatica inserzione nei contratti in essere, il diritto di recesso della pubblica amministrazione contraente, da esercitarsi prima della scadenza contrattuale nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla sottoscrizione del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da adeguare l'onere contrattuale ai citati parametri" - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, relativamente al periodo della sua vigenza (1 anno e 3 mesi fino all'abrogazione da parte della legge regionale n. 16 del 2014), l'art. 1, comma 183, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, il quale prevede che la Giunta regionale e il Consiglio regionale procedono, a partire dal primo rinnovo contrattuale successivo alla data di entrata in vigore della legge, ad una revisione dei prezzi contrattuali per l'acquisto di beni e servizi comparabili, in modo da adeguare gli stessi alle singole voci di costo applicate in base ai parametri di prezzo-qualità utilizzati da Consip. La norma regionale impugnata contrasta con la disciplina stabilita dall'art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, che prevede "con effetti di automatica inserzione nei contratti in essere, il diritto di recesso della Pubblica Amministrazione contraente, da esercitarsi prima della scadenza contrattuale nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla sottoscrizione del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da adeguare l'onere contrattuale ai citati parametri". La citata disposizione statale, oltre ad essere per struttura e contenuto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., riveste anche il carattere di principio fondamentale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in una prospettiva funzionale teleologica che la porta ad incidere sulla spesa pubblica al fine del conseguimento di obiettivi di risparmio.