Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Direttori generali delle aziende sanitarie della Regione - Decadenza "in caso di mancato rispetto del termine di centoquaranta giorni per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa e richiesti per l'accreditamento istituzionale" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale che individua specifiche cause di decadenza del direttore generale - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Insussistenza - Fattispecie riconducibile ad una delle ipotesi tipiche di decadenza previste dalla norma interposta - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 36, lett. e), ultimo periodo, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 che dispone la decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie della Regione "in caso di mancato rispetto del termine di centoquaranta giorni per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa e richiesti per l'accreditamento istituzionale". Infatti, la decadenza per inutile decorso del suddetto termine è pianamente riconducibile ad una delle ipotesi tipiche di decadenza previste dalla norma statale interposta di riferimento (art. 3-bis, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992), che pone un principio fondamentale in materia di "tutela della salute" (quello relativo alla violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione).
- Sulla riconducibilità della disciplina degli incarichi alla dirigenza sanitaria all'ambito materiale della "tutela della salute", v. le citate sentenze nn. 129/2012, 233/2006 e 181/2006.