Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), ente strumentale ai fini dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Regolamento regionale di disciplina - Ricorso del Governo - Questione già definita in base alla cessazione della materia del contendere dichiarata dalla sentenza n. 141 del 2014 - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 44, lett. a), della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 che prevede l'adozione di un regolamento regionale di disciplina dell'ARSAN (Agenzia regionale sanitaria), quale ente di supporto all'attività della Giunta e del Consiglio regionale in materia sanitaria, strumentale ai fini dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei programmi operativi per la prosecuzione dello stesso. Infatti, la sentenza n. 141 del 2014 della Corte costituzionale, recante un dispositivo di cessazione della materia del contendere, ha riconosciuto carattere satisfattivo per lo Stato delle modifiche apportate dalla censurata disposizione alla norma sottoposta a scrutinio.
- Sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine a questione avente ad oggetto una disposizione successivamente modificata da quella impugnata nel presente giudizio, v. la citata sentenza n. 141/2014.