Sentenza 124/2015 (ECLI:IT:COST:2015:124)
Massima numero 38445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
13/05/2015; Decisione del
13/05/2015
Deposito del 01/07/2015; Pubblicazione in G. U. 08/07/2015
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - CEINGE (Biotecnologie avanzate società consortile srl), centro regionale riconducibile alla categoria degli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) - Previsto finanziamento alle attività assistenziali senza il previo accreditamento istituzionale (rimesso alla mera scelta dell'ente) - Contrasto con la legislazione statale di principio in materia di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, che prevede la stipula di appositi contratti con strutture previamente accreditate - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - CEINGE (Biotecnologie avanzate società consortile srl), centro regionale riconducibile alla categoria degli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) - Previsto finanziamento alle attività assistenziali senza il previo accreditamento istituzionale (rimesso alla mera scelta dell'ente) - Contrasto con la legislazione statale di principio in materia di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, che prevede la stipula di appositi contratti con strutture previamente accreditate - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art.1, comma 51, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, che disciplina il finanziamento delle attività assistenziali del CEINGE [Biotecnologie avanzate società consortile srl, centro regionale riconducibile alla categoria degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS)], previsto senza il previo accreditamento istituzionale, rimesso alla mera scelta dell'Ente, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di "tutela della salute" (8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992). Gli IRCCS rinvengono l'originaria disciplina nell'art. 42 delle legge n. 833 del 1978, ai sensi del quale "Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati". Il riconoscimento del carattere scientifico è soggetto al "possesso, in base a titolo valido", di taluni requisiti - tra cui, segnatamente, la titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari - stabiliti dall'art. 13, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 288 del 2003, che ha, inoltre, trasformato in Fondazioni gli IRCCS di diritto pubblico allora istituiti. Con l'entrata in vigore del medesimo decreto, anche le Fondazioni e gli Istituti non trasformati, così come gli istituti privati di nuova istituzione - al pari delle strutture pubbliche e delle strutture ad esse equiparate - sono tenuti ad ottenere la conferma del riconoscimento in base al possesso dei requisiti sopra citati e, dunque, della "titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari". In ragione del suo inquadramento tra gli IRCCS, il CEINGE è, pertanto, tenuto a conseguire l'accreditamento istituzionale e, sulla base di tale accreditamento, è altresì abilitato alla stipula di accordi contrattuali che consentano la remunerazione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art.1, comma 51, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, che disciplina il finanziamento delle attività assistenziali del CEINGE [Biotecnologie avanzate società consortile srl, centro regionale riconducibile alla categoria degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS)], previsto senza il previo accreditamento istituzionale, rimesso alla mera scelta dell'Ente, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di "tutela della salute" (8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992). Gli IRCCS rinvengono l'originaria disciplina nell'art. 42 delle legge n. 833 del 1978, ai sensi del quale "Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati". Il riconoscimento del carattere scientifico è soggetto al "possesso, in base a titolo valido", di taluni requisiti - tra cui, segnatamente, la titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari - stabiliti dall'art. 13, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 288 del 2003, che ha, inoltre, trasformato in Fondazioni gli IRCCS di diritto pubblico allora istituiti. Con l'entrata in vigore del medesimo decreto, anche le Fondazioni e gli Istituti non trasformati, così come gli istituti privati di nuova istituzione - al pari delle strutture pubbliche e delle strutture ad esse equiparate - sono tenuti ad ottenere la conferma del riconoscimento in base al possesso dei requisiti sopra citati e, dunque, della "titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari". In ragione del suo inquadramento tra gli IRCCS, il CEINGE è, pertanto, tenuto a conseguire l'accreditamento istituzionale e, sulla base di tale accreditamento, è altresì abilitato alla stipula di accordi contrattuali che consentano la remunerazione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
06/05/2013
n. 5
art. 1
co. 51
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 bis
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 ter
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 quater
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 quinquies
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 sexies