Sentenza 125/2015 (ECLI:IT:COST:2015:125)
Massima numero 38447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  08/06/2015;  Decisione del  08/06/2015
Deposito del 01/07/2015; Pubblicazione in G. U. 08/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38448  38449  38450


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento dei costi nel settore sanitario - Riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale - Misure rivolte anche alle Province di Trento e Bolzano che autofinanziano integralmente il servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori - Disciplina di dettaglio lesiva della competenza legislativa provinciale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Necessità di escludere le Province autonome dal novero dei destinatari della norma impugnata - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, l'art. 15, comma 13, lett. c), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento. Le norme censurate - le quali prevedono una riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale - ponendo in essere una disciplina di dettaglio, anziché di principio, ledono la competenza legislativa concorrente delle Province autonome nell'ambito della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni impugnate, inoltre, non possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), in quanto esse non tendono a garantire un minimum intangibile alla prestazione sanitaria, bensì ad imporre un tetto massimo alla stessa.
(I residui motivi di censura devono ritenersi assorbiti).

- Sull'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 134/2006.

- In materia di tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 289/2010.

- In materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 111/2014, 207/2012, 115/2012, 207/2010 e 200/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 15  co. 13

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1994  n. 724  art. 34    co. 3  

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  26/01/1980  n. 197  art.   

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 3  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4