Sentenza 125/2015 (ECLI:IT:COST:2015:125)
Massima numero 38448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  08/06/2015;  Decisione del  08/06/2015
Deposito del 01/07/2015; Pubblicazione in G. U. 08/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38447  38449  38450


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento dei costi nel settore sanitario - Riduzione del livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento - Misura rivolta anche alla Regione Valle d'Aosta - Violazione dello statuto regionale, secondo cui l'ordinamento finanziario della Regione speciale può essere modificato solo secondo la particolare procedura pattizia - Violazione del principio di leale collaborazione - Necessità di escludere la Regione Valle d'Aosta dal novero dei destinatari della norma impugnata - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto regionale, l'art. 15, comma 22, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La norma censurata - nel coinvolgere la Regione nel riparto della riduzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento, imponendole un concorso alla manovra di correzione dei conti - viola il principio di leale collaborazione, in quanto incide in modo unilaterale sull'autonomia finanziaria del medesimo ente regionale. Detta disciplina, infatti, può essere modificata solo con accordo della Regione autonoma, in virtù degli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto. Il summenzionato concorso alla manovra di correzione non può, altresì, essere imposto all'ente regionale in questione, atteso che il finanziamento della spesa sanitaria nell'ambito del suo territorio non grava sul bilancio dello Stato.
(I residui motivi di censura restano assorbiti).

- Sulla modificabilità della disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 133/2010.

- In materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 187/2012, 115/2012 e 341/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 15  co. 22

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 48

statuto regione Valle d'Aosta  art. 50  co. 5

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

statuto regione Valle d'Aosta  art. 12

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1994  n. 724  art. 34  

legge  23/12/1994  n. 724  art. 36  

legge  26/11/1981  n. 690  art. 2  

legge  26/11/1981  n. 690  art. 3  

legge  26/11/1981  n. 690  art. 4  

legge  26/11/1981  n. 690  art. 5  

legge  26/11/1981  n. 690  art. 6  

legge  26/11/1981  n. 690  art. 7