Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento dei costi nel settore sanitario - Riduzione del livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento - Misura rivolta anche alla Regione Valle d'Aosta - Violazione dello statuto regionale, secondo cui l'ordinamento finanziario della Regione speciale può essere modificato solo secondo la particolare procedura pattizia - Violazione del principio di leale collaborazione - Necessità di escludere la Regione Valle d'Aosta dal novero dei destinatari della norma impugnata - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto regionale, l'art. 15, comma 22, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La norma censurata - nel coinvolgere la Regione nel riparto della riduzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento, imponendole un concorso alla manovra di correzione dei conti - viola il principio di leale collaborazione, in quanto incide in modo unilaterale sull'autonomia finanziaria del medesimo ente regionale. Detta disciplina, infatti, può essere modificata solo con accordo della Regione autonoma, in virtù degli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto. Il summenzionato concorso alla manovra di correzione non può, altresì, essere imposto all'ente regionale in questione, atteso che il finanziamento della spesa sanitaria nell'ambito del suo territorio non grava sul bilancio dello Stato.
(I residui motivi di censura restano assorbiti).
- Sulla modificabilità della disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 133/2010.
- In materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 187/2012, 115/2012 e 341/2009.