Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento dei costi nel settore sanitario - Ulteriore riduzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, già rideterminato dall'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012 - Ricorso della Regione siciliana - Difetto di chiarezza e completezza delle argomentazioni - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per difetto di chiarezza e completezza delle argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre del 2012, n. 228 - che dispone la riduzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento - impugnata dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20, dello statuto regionale. La mera evocazione di parametri statutari relativi alla potestà legislativa regionale ed alle funzioni amministrative nelle materie di igiene, sanità pubblica e assistenza sanitaria, nonché del principio di leale collaborazione, non raggiunge quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale.
- Sull'ammissibilità delle impugnative in via principale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 88/2014 e 312/2013.
- Sul rapporto tra spese sanitarie e disciplina del bilancio regionale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 51/2013.