Sentenza 57/2024 (ECLI:IT:COST:2024:57)
Massima numero 46080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  20/03/2024;  Decisione del  20/03/2024
Deposito del 15/04/2024; Pubblicazione in G. U. 17/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46079  46081


Titolo
Miniere, cave e torbiere - In genere - Norme della Regione Campania - Contributo a carico dei soggetti esercenti l'attività estrattiva - Destinazione a «tutte le attività di gestione societaria», ulteriori rispetto ai lavori relativi a un'opera compensativa (nella specie: completamento e avvio delle attività di un aeroporto) - Irragionevolezza intrinseca - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 153001).

Testo

È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria», per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca. La disposizione censurata dal tribunale di Napoli, destinando il contributo previsto per l’attività estrattiva da cave anche al finanziamento delle «attività di gestione societaria» di uno specifico aeroporto, ha comportato che la contribuzione, originariamente a supporto delle sole spese correlate ai lavori di completamento ed avvio dell’attività dello stesso, diventasse un prelievo continuativo nel tempo, del tutto slegato dalle finalità iniziali. Il sovvenzionamento dell’attività di gestione societaria dell’aeroporto non risponde, dunque, alle doverose finalità ambientali sottese all’imposizione del contributo, poiché non è funzionale a soddisfare l’interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della regione. (Precedente: S. 89/2018 - mass. 40740).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  11/08/2005  n. 15  art. 17  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte